Confindustria Vicenza

Agevolazione prima casa: è fatta salva anche se l'immobile da vendere è parzialmente agevolato

VI41498 | Fisco

L’agevolazione prima casa di cui all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n° 131/86 (comma 4 della Nota 2-bis) è ammessa per l’acquisto di una nuova casa anche se l’abitazione da vendere, sita nello stesso comune, deriva dalla fusione di due appartamenti contigui acquistati in date diverse, uno nel 1986 con il beneficio fiscale e l’altro senza beneficio nel 2004. Il nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, soggetto ad imposta di registro, può dunque essere acquistato con l’aliquota del 2%, purché entro due anni venga alienata l’abitazione attualmente posseduta, risultante dalla fusione della porzione acquistata con agevolazione e della porzione contigua acquistata successivamente senza agevolazione. Il credito d’imposta per il riacquisto (art. 7 della Legge n° 448/98) compete nei limiti dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposte sul precedente acquisto agevolato: pertanto, il credito maturabile con il nuovo acquisto va calcolato solo sull’imposta versata in misura agevolata per la porzione acquistata nel 1986. Non può, invece, concorrere alla determinazione del credito l’imposta ordinaria pagata nel 2004 per l’immobile contiguo, anche se poi incorporato nella stessa abitazione.

Risposta n° 117/E del 4 giugno 2026

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