Confindustria Vicenza

Interpelli

  • IRM: la società estera può cedere il credito ulteriore sulle riserve matematiche

    E’ possibile cedere, in sede di dichiarazione dei redditi, le eccedenze d’imposta sulle riserve matematiche (IRM), maturate da società residenti in altri Stati Ue che operano in Italia in regime di libera prestazione dei servizi (LPS) nel settore delle assicurazioni sulla vita, a favore di società o enti appartenenti al gruppo secondo la disciplina dell’art. 43-ter del DPR n° 602/73. Tale possibilità resta comunque subordinata al rispetto delle condizioni poste dall’art. 43-ter del DPR n° 600/73: i soggetti non residenti devono presentare una forma giuridica equipollente a quella delle società italiane contemplate dalla norma e deve sussistere una partecipazione al capitale superiore al 50% fin dall’inizio del periodo d’imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti ceduti. Le eccedenze di credito possono essere trasferite, all’interno del gruppo, sia tra le società estere sia tra quest’ultime e la stabile organizzazione italiana, dal momento che ciascuna entità opera come sostituto d’imposta in Italia, presenta il modello 770 con il proprio codice fiscale italiano e provvede al versamento dell’imposta sulle riserve matematiche (IRM).

    Risposta n° 180/E del 5 ottobre 2026

  • Irpef: sono tassate solo in Italia le pensioni erogate dall’Inps ad un residente cinese

    I trattamenti pensionistici derivanti da lavoro privato, erogati dall’Inps a favore di un soggetto fiscalmente residente nella Repubblica Popolare Cinese, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, con conseguente tassazione in Italia (art. 23, comma 2, lett. a), del Tuir). Tuttavia, in base a quanto stabilito dall’art. 18, paragrafo 2, della Convenzione tra Italia e Cina – di ordine gerarchico superiore rispetto alle norme nazionali – le pensioni corrisposte dall’Inps a un soggetto fiscalmente residente in Cina, anche se maturate a fronte di attività lavorativa svolta nel settore privato, restano imponibili esclusivamente in Italia, perché qualificabili come prestazioni del sistema previdenziale pubblico italiano. Pertanto, nel caso in esame, l’imposizione fiscale è riservata esclusivamente alla Stato della fonte (cioè all’Italia), ai sensi di quanto previsto dal Trattato internazionale tra Italia e Cina.

    Risposta n° 179/E del 1° ottobre 2026

  • Irpef: le spese mediche rimborsate non si comunicano se i contributi sono fiscalmente irrilevanti

    Gli enti bilaterali di categoria non sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati dei rimborsi sanitari erogati ai propri iscritti quando i contributi, che finanziano le somme erogate, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente quando versati dal datore di lavoro e non sono deducibili ai fini Irpef quando versati dal lavoratore. In questo caso, infatti, le spese rimborsate si considerano comunque rimaste a carico del contribuente e non rientrano nell’obbligo di comunicazione delle spese sanitarie rimborsate previsto dall’art. 78, comma 25-bis, della Legge n° 413/91.

    Risposta n° 178/E del 30 settembre 2026

  • Pensione pubblica svizzera: è tassabile solo in Svizzera anche nel caso di doppia cittadinanza

    Una pensione pubblica svizzera, percepita da un soggetto con doppia cittadinanza svizzera e italiana, in procinto di trasferire la propria residenza fiscale in Italia, è fiscalmente imponibile solo in Svizzera, in base a quanto stabilito dall’art. 19, paragrafo 1, della Convenzione tra Italia e Svizzera, secondo cui sono tassabili esclusivamente nello Stato di provenienza le pensioni di fonte pubblica, a condizione che il beneficiario possegga la nazionalità dello Stato da cui provengono. Ciò a prescindere dalla circostanza che il percettore abbia solo la cittadinanza svizzera oppure di entrambi gli Stati.

    Risposta n° 177/E del 23 settembre 2026

  • Conferimento di quote in una società semplice: non è applicabile il realizzo controllato

    Un conferimento di partecipazioni a favore di una società semplice non può fruire del regime di realizzo controllato di cui all’art. 177, comma 2, del Tuir, dal momento che non è possibile una sua applicazione quando il soggetto conferitario non è tenuto alla redazione del bilancio ex art. 2423 del codice civile né agli obblighi di tenuta delle scritture contabili imposti all’imprenditore commerciale dall’art 2214 del codice civile. La società semplice non dispone di un apparato contabile che consente di determinare in modo oggettivo e documentato la quota di patrimonio netto formatosi nella società conferitaria per effetto del conferimento: pertanto, non è riconosciuta la neutralità fiscale dell’operazione straordinaria e il conferimento deve essere valutato in base al criterio del valore normale previsto dall’art. 9 del Tuir.

    Risposta n° 176/E del 21 settembre 2026

  • IVA: la locazione di un’area privata in un data center è prestazione immobiliare soggetta a IVA

    La locazione/messa a disposizione esclusiva di una private cage (area privata all’interno di un data center ubicato in territorio italiano, interclusa su quattro lati e dotata di porta d’accesso), è da considerare come servizio relativo ad un bene immobile, ai sensi dell'art. 7-quater, comma 1, lettera a), del DPR n° 633/1972, con la conseguenza che la prestazione è territorialmente rilevante in Italia.
    Per quanto riguarda il regime IVA applicabile al servizio, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che la locazione della private cage, se costituisce l'elemento principale della prestazione ai fini della sua qualificazione territoriale, non si esaurisce nella mera messa a disposizione passiva di uno spazio immobiliare, essendo accompagnata da una serie di prestazioni tecniche e operative funzionali all'utilizzo della private cage per l'alloggiamento e il funzionamento dei server. Pertanto, in coerenza con la giurisprudenza unionale, ritiene che tale prestazione non sia riconducibile nell’ambito applicativo del regime di esenzione, previsto dall'art. 10, comma 1, n. 8), del decreto IVA per la locazione di fabbricati o porzioni di fabbricati, ma debba essere assoggettata a imposta con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria.

    Risposta n° 175/E del 17 settembre 2026

  • DURF: nel computo dei versamenti anche le ritenute sugli interessi attivi e le imposte estere

    La disciplina prevista dall’art. 17-bis del D.lgs. n° 241/1997 non trova applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, tramite apposita certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (documento unico di regolarità fiscale - DURF), la sussistenza di alcuni requisiti, tra i quali l’aver eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle medesime dichiarazioni.
    L’Agenzia delle Entrate ha progressivamente ammesso che nel calcolo della soglia del 10 per cento rientrino anche somme che non risultano materialmente versate dall’impresa nel proprio conto fiscale (ad esempio, l’IVA relativa alle operazioni soggette a reverse charge e a split payment).
    La risposta in esame chiarisce che vanno computate anche le ritenute d’acconto operate e versate dalle banche sugli interessi attivi percepiti dall’impresa: pur essendo effettuato dal sostituto d’imposta, il versamento è infatti economicamente riferibile al contribuente, trattandosi di un acconto sull’imposta da questo dovuta. 
    Il principio vale anche per le imposte pagate all’estero sui redditi prodotti nell’ambito di attività internazionali: benché non transitino nel conto fiscale italiano, tali somme sono da includere nei versamenti dell’impresa, entro il limite del credito d’imposta effettivamente spettante ai sensi dell’art. 165 del TUIR. Secondo l’Agenzia, l’utilizzo di tale credito a scomputo dell’IRES dovuta in Italia rappresenta, nella sostanza, una modalità di versamento dell’imposta, indice della complessiva affidabilità fiscale del contribuente.

    Risposta n° 174/E del 16 settembre 2026

  • IRPEF: l’imposta sostitutiva sul trattamento accessorio nella PA tiene conto del reddito del 2026

    L’imposta sostitutiva del 15%, prevista per il 2026 dalla Legge di Bilancio 2026 per i compensi per il trattamento economico accessorio, comprese le indennità fisse e continuative, corrisposti al personale non dirigenziale delle Pubbliche Amministrazioni, si applica su un importo massimo di 800 euro complessivi annui.
    L’Agenzia precisa che il requisito reddituale richiesto dalla norma, che limita l’applicazione dell’agevolazione ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro, deve essere verificato, in assenza di un’esplicita previsione normativa, con riferimento allo stesso periodo d’imposta 2026, unico anno per il quale il beneficio è concesso.

    Risposta n° 173/E del 15 settembre 2026

  • Reddito d’impresa: fusione inversa non elusiva e riporto di perdite fiscali e interessi passivi

    L’interpello riguarda una fusione inversa, a seguito della quale la società “target” incorpora la società “veicolo”, costituita dagli investitori per acquisirne la partecipazione, operazione finanziata prevalentemente mediante apporti di capitale proprio. Entrambe le società, incorporante e incorporata, presentavano perdite fiscali e altre posizioni soggettive riportabili (interessi passivi indeducibili ed eccedenze ACE).
    L’art. 172, comma 7 e seguenti, del TUIR subordina il riporto di tali posizioni al superamento del test di vitalità e del limite del patrimonio netto, allo scopo di impedire fusioni finalizzate al commercio delle cosiddette “bare fiscali”; nel caso concreto, alcuni di questi parametri non risultavano rispettati.
    L’Agenzia delle Entrate, nel caso specifico, ammette la disapplicazione dei limiti, valorizzando la finalità antielusiva della norma: il “veicolo” era stato costituito appositamente per l’acquisizione e aveva effettivamente utilizzato a tale scopo le risorse ricevute dai soci; le perdite, gli interessi passivi e le eccedenze ACE maturate erano conseguenza fisiologica dell’operazione di investimento. Non c’era, quindi, alcuna società “svuotata”, acquistata al solo scopo di sfruttarne le perdite, né un’indebita compensazione intersoggettiva.
    Per le posizioni fiscali maturate all’interno del gruppo, inoltre, assume rilievo il nuovo art. 177-ter TUIR, che, per le operazioni effettuate dal periodo d’imposta 2024, consente il riporto senza necessità di superare i test dell’art. 172; le posizioni anteriori all’ingresso nel gruppo, invece, restano soggette alla verifica della disciplina ordinaria e, eventualmente, alla sua disapplicazione.

    Risposta n° 172/E dell’15 settembre 2026

  • ETS: incorporazione di una società semplice agricola in una Fondazione iscritta al RUNTS

    L’Agenzia delle Entrate esamina il trattamento fiscale dell’incorporazione di una società semplice, proprietaria di un’azienda agricola interamente concessa in affitto, in una Fondazione iscritta al RUNTS in qualità di ETS.
    Sotto il profilo delle imposte dirette, la fusione non rientra tecnicamente nel regime di neutralità dell’art. 172 TUIR, poiché la società semplice non è un soggetto commerciale. Tuttavia, non verificandosi alcun trasferimento di beni dalla sfera commerciale a quella istituzionale, né il passaggio inverso, l’operazione resta sostanzialmente neutrale: i beni sono assunti dalla Fondazione al medesimo costo fiscale riconosciuto e non emergono plusvalenze ai sensi degli artt. 67 e 68 TUIR, purché continuino a far parte dell’azienda agricola e ad essere utilizzati nell’attività, anche tramite l’affittuario.
    Per quanto attiene all’imposizione indiretta, la fusione risulta fuori campo IVA per carenza del presupposto soggettivo, dal momento che la società semplice aveva affittato integralmente l’azienda e non esercitava più direttamente attività agricola.
    In virtù del principio di alternatività IVA/registro, recato dall'articolo 40 del TUR, l’operazione risulta quindi soggetta all’imposta di registro, dovuta in misura fissa (200 euro) in forza dell’art. 82 comma 3 del D.lgs. n° 117/2017 (Codice del Terzo Settore), tenuto conto che la fusione per incorporazione della Società Semplice nella Fondazione è anche posta in essere da un ETS che, all'esito dell'operazione straordinaria, continuerà a mantenere la qualifica di ente del Terzo settore iscritto al RUNTS.

    Risposta n° 171/E dell’11 settembre 2026

  • Strumenti finanziari digitali: l’intermediario non abilitato deve applicare l’imposta sostitutiva

    Per le obbligazioni e titoli obbligazionari e similari, emessi e circolanti in forma digitale, soggetti alla disciplina del D.lgs. n° 239/96, ai fini del prelievo dell’imposta sostitutiva del 26% sui relativi proventi, in assenza di un’espressa previsione normativa, il responsabile del registro per la circolazione digitale non assume il ruolo di “banca di primo livello” né rientra tra gli altri intermediari espressamente individuati dal D.lgs. n° 239/96. Pertanto, tale soggetto non è legittimato né a raccogliere le autocertificazioni degli investitori non residenti e a trasmettere le comunicazioni al Sistema di Interscambio Dati né a presentare il modello 118/IMP per segnalare l’applicazione o l’esenzione dall’imposta sostitutiva dovuta. In tale ipotesi, dato che le obbligazioni non sono custodite o amministrate da un intermediario abilitato, gli interessi e altri proventi, al momento della corresponsione, sono in ogni caso soggetti all’imposta sostitutiva del 26% a cura dell’intermediario che li eroga, in base a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2, del D.lgs. n° 239/96. L’imposta sostitutiva risulta applicabile anche nei confronti dei percettori non residenti; a quest’ultimi resta solo la possibilità di richiedere il successivo rimborso dell’imposta versata.

    Risposta n° 170/E del 10 settembre 2026

  • Zes Unica: è agevolabile l’investimento in leasing ante comunicazione preventiva

    Il credito d’imposta Zes Unica Mezzogiorno ex art. 16 del D.L. n° 124/2023 compete per l’investimento effettuato tramite leasing nel 2026 anche se il contratto e la consegna del bene sono antecedenti rispetto alla comunicazione preventiva richiesta per accedere al beneficio fiscale. Infatti, il progetto risulta avviato, con la stipula del contratto di leasing, successivamente all’entrata in vigore dell’agevolazione (prorogata senza soluzione di continuità per il triennio 2026-2028) e risulta, pertanto, soddisfatto il “principio di incentivazione” di cui all’art. 6 del Regolamento Ue n° 651/2014, secondo cui l’aiuto deve essere idoneo a incidere sulla decisione dell’impresa di effettuare l’investimento.

    Risposta n° 169/E del 3 settembre 2026

  • Compendio unico: la permuta non comporta la decadenza dall’agevolazione

    Un contribuente, dopo aver ricevuto in donazione un maso chiuso (costituito ai sensi della Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n° 17 del 28 novembre 2001) con l’applicazione delle agevolazioni fiscali riconosciute per il compendio unico (esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo) e l’impegno a condurlo direttamente per 10 anni, intende stipulare un atto di permuta alla pari con un altro maso chiuso. Lo scambio con un altro maso chiuso non comporta la decadenza dei benefici fiscali fruiti all’atto della donazione (art. 5-bis, comma 3, del D.lgs. n° 228/2001), a patto che l’operazione venga autorizzata dagli organi competenti e che prosegua sull’altro maso la conduzione diretta dell’azienda agricola per il periodo decennale previsto, con decorrenza dall’atto originario di donazione.

    Risposta n° 168/E del 1° settembre 2026

  • IVA: è escluso da imposta l’accordo di cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni

    Le somme che un Comune trasferisce ad un consorzio pubblico in esecuzione di un accordo di cooperazione tra Pubbliche Amministrazione, stipulato ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.lgs. n° 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) per lo svolgimento di interessi pubblici comuni – senza margini di guadagno e con la previsione del semplice ristoro dei costi sostenuti – non sono qualificabili come corrispettivi, non essendoci alcun nesso sinallagmatico tra le prestazioni poste in essere. Di conseguenza, i trasferimenti finanziari erogati dal Comune costituiscono contributi fuori campo IVA per carenza del requisito oggettivo.

    Risposta n° 167/E del 1° settembre 2026

  • IVA: è esente l’esperienza nell’area museale

    Le visite guidate nei percorsi naturalistici, i laboratori didattici e l’esperienza nell’aula immersiva museale non sono qualificabili come attività di spettacolo o intrattenimento e, di conseguenza, non comportano l’obbligo di adottare la biglietteria automatizzata SIAE e la relativa disciplina fiscale. Con riguardo al trattamento IVA, i servizi di accompagnamento con guide ambientali escursionistiche svolti in aree aperte e senza biglietto d'ingresso non sono esenti e risultano soggetti all’aliquota ordinaria del 22% come autonomi servizi. Invece, l’esperienza nell’aula immersiva museale è esente da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto n° 22), del DPR n° 633/72, in quanto presenta caratteristiche simile a quella di una visita al museo.

    Risposta n° 166/E del 1° settembre 2026

  • IRPEF: patrimonio e redditi di un trust estero trasparente imputabili al beneficiario residente

    L’Agenzia delle Entrate esamina il trattamento fiscale in Italia delle attribuzioni effettuate da un trust trasparente di diritto estero (nello specifico, statunitense) a una beneficiaria residente in Italia. Nel caso concreto, la contribuente, figlia dei disponenti, non era beneficiaria né titolare di diritti sui redditi del trust fino al decesso della madre, avvenuto il 20 maggio 2025; da tale data è divenuta beneficiaria individuata dei trust “derivati”, fino alla successiva assegnazione ai tre figli dell’intero patrimonio contenuto nei trust.
    L’Agenzia conferma che la contribuente è tenuta a dichiarare per trasparenza, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g-sexies), del TUIR, i redditi pro-quota prodotti dai beni presenti nei trust a decorrere dal momento in cui ne è divenuta beneficiaria, mentre il patrimonio già esistente a tale data e successivamente devoluto agli eredi conserva natura di capitale e non costituisce reddito imponibile. 
    Non trova applicazione l’art. 45, comma 4-quater, del TUIR, in quanto la presunzione legale di reddito, prevista qualora non si riesca a distinguere tra quota capitale e quota reddituale, riguarda esclusivamente i trust opachi esteri stabiliti in paesi a fiscalità privilegiata. 
    Ai fini della determinazione della quota di reddito imponibile, l’Agenzia chiarisce che, trattandosi di trust trasparenti esteri, occorre fare riferimento al reddito netto determinato secondo le regole fiscali dello Stato estero in cui il trust è istituito o stabilito, nel caso di specie secondo la normativa della California.

    Risposta n° 165/E del 31 agosto 2026

  • IRPEF: esente da imposta italiana una quota della pensione di sicurezza sociale tedesca

    Le norme convenzionali contro le doppie imposizioni stipulate tra Italia e Germania prevedono che le pensioni e gli altri pagamenti periodici, erogati dalla Germania e ricevuti da cittadini italiani che sono residenti in Italia, sono assoggettati ad imposizione esclusiva nel nostro Paese, ma solo per l’ammontare che risulterebbe imponibile in base alla legge federale tedesca sul reddito delle persone fisiche.
    Pertanto, la quota di pensione di sicurezza sociale, certificata come esente da imposizione in Germania dal competente ufficio fiscale, erogata a beneficiari di trattamenti pensionistici in possesso della cittadinanza italiana e residenti nel nostro Paese, che, prima di trasferire la propria residenza in Italia, sono stati fiscalmente residenti in Germania, non è soggetta alla potestà impositiva italiana.

    Risposta n° 164/E del 24 agosto 2026

  • IRPEF: non è tassato il rimborso/utilizzo del welfare per spese RSA di un anziano non convivente

    L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il rimborso, nell’ambito di un piano di welfare aziendale, delle spese sostenute per il ricovero in RSA di un familiare anziano o non autosufficiente non convivente non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f-ter), del TUIR. La disposizione, infatti, richiama i familiari indicati nell’art. 12 TUIR, senza richiedere che siano fiscalmente a carico del dipendente.
    La conclusione tiene conto della modifica all’art. 12, comma 4-ter, del TUIR introdotta dal D.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, che ha eliminato il requisito della convivenza (o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) per i familiari elencati nell’art. 433 del Codice civile quando la specifica disposizione agevolativa si limita, come nel caso di specie, a richiamare i familiari indicati nell’art. 12, senza porre ulteriori condizioni. Il requisito va invece verificato, contestualmente alla situazione reddituale del familiare, quando la norma da applicare fa riferimento agli “altri familiari” di cui all’art. 433 del Codice civile che siano “fiscalmente a carico” del contribuente. 
    La modifica opera retroattivamente dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025, essendo finalizzata a correggere la restrizione introdotta dal precedente intervento normativo (D.lgs. n. 192 del 18 dicembre 2025).

    Risposta n° 163/E del 14 agosto 2026

  • Reddito d’impresa: fusione inversa e riporto di perdite e interessi passivi della società veicolo

    L’Agenzia delle Entrate affronta un caso di fusione inversa che coinvolge una società “veicolo”, costituita per promuovere un’OPA totalitaria sulle azioni di una società “target” quotata, per pervenire alla sua successiva uscita dalla Borsa (c.d. delisting). La società “veicolo”, priva di una propria significativa operatività, aveva maturato perdite fiscali ed eccedenze di interessi passivi in relazione ai costi sostenuti per l’operazione.
    Nella specifica situazione, l’Agenzia ammette la disapplicazione dei limiti al riporto previsti dall’art. 172, comma 7, del TUIR, nonostante l’assenza del requisito ordinario di vitalità economica, ritenendo che le perdite e le eccedenze di interessi della società “veicolo” siano funzionalmente connesse all’acquisizione della società “target” e alla successiva fusione e non derivino da un indebito trasferimento di posizioni fiscali.

    Risposta n° 162/E del 14 agosto 2026

  • Abuso del diritto: neutralità fiscale del conferimento con identiche percentuali di partecipazione

    L’Agenzia delle Entrate estende alla fattispecie con pluralità di soci conferenti (persone fisiche) il principio già espresso nella risposta n. 9/2026, ammettendo l’applicazione dell’art. 177, comma 2, TUIR all’apporto totalitario delle partecipazioni nella conferitaria, anche senza aumento di capitale e senza emissione di nuove quote, quando i soci mantengono, prima e dopo l’operazione, le medesime percentuali di partecipazione. L’operazione determina, in sostanza, la trasformazione del controllo diretto sulla società partecipata in controllo indiretto tramite holding, senza modificare gli assetti economici e proprietari, poiché ciascun socio conferente continua a detenere la propria partecipazione nella società conferita, seppur indirettamente per il tramite della holding, nella stessa misura originaria, evidenziando la natura meramente riorganizzativa dell'operazione.

    Risposta n° 161/E del 14 agosto 2026

  • Reddito d’impresa: è possibile riportare le perdite della società veicolo nelle operazioni di MLBO

    Per le fusioni societarie che interessano le società veicolo nelle operazioni di MLBO (merger leverage buy out), i limiti al riporto delle perdite e delle eccedenze di interessi passivi nelle fusioni possono essere disapplicati quando la società veicolo, pur non superando i test di vitalità e patrimonializzazione di cui all’art. 172, comma 7, del Tuir, è stata costituita appositamente per realizzare un’acquisizione, il suo patrimonio è costituito esclusivamente, dal lato attivo, dalla partecipazione acquistata e da altre attività marginali strettamente connesse all’operazione di acquisto e, dal lato passivo, da passività strumentali all’acquisto della partecipazione della società target e dispone di posizioni soggettive fiscali derivanti esclusivamente dai costi e dagli interessi passivi necessari per l’acquisizione della società target.

    Risposta n° 160/E del 12 agosto 2026

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