Confindustria Vicenza

Interpelli

  • Rientro dei ricercatori: non è residente all’estero chi dimora in Italia per lavorare all’EMBL

    Un ricercatore giapponese, che ha prestato attività di ricerca presso l’European Molecular Biology Laboratory di Roma dal 2016 al 2025, beneficiando dell’esenzione da IRPEF disposta dall’accordo tra il Governo italiano e l’organizzazione internazionale, intende accedere, dal 2026, al regime agevolativo per docenti e ricercatori previsto dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010, sostenendo che il periodo trascorso in Italia per lavorare presso l’EMBL possa essere valutato, ai fini dell’agevolazione, come un periodo di permanenza fiscale all’estero. L’istante richiama la disciplina prevista per i funzionari e gli altri agenti dell’Unione Europea dall’art. 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità della UE, in base al quale il trasferimento in un altro Stato membro, se effettuato esclusivamente per ragioni di servizio, non comporta lo spostamento del domicilio fiscale dal Paese di origine. 
    L’Agenzia delle Entrate non condivide tale tesi, perché l’accordo tra il Governo italiano e l’EMBL non contiene una disposizione analoga a quella prevista per i funzionari UE: in mancanza di una clausola specifica, non può essere considerato fiscalmente residente all’estero il ricercatore che si sia trasferito in Italia per svolgere attività presso l’EMBL.

    Risposta n° 121/E dell’8 giugno 2026

  • IVA: l’analisi della potabilità dell’acqua nei condomini è soggetta all’aliquota del 22%

    Il servizio di analisi della qualità e potabilità dell’acqua distribuita negli edifici abitativi è soggetto all’aliquota ordinaria del 22% e non a quella ridotta del 10%, prevista dall’art. 7, comma 1, lett. b), della Legge n° 488/99 per le prestazioni di recupero edilizio eseguite su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Infatti, l’attività svolta non riguarda la manutenzione del sistema idrico di edifici a destinazione abitativa privata (o condominiali), al fine di verificare la sua efficienza tecnologica, bensì è finalizzata a garantire la purezza e la salubrità dell’acqua destinata al consumo umano. Per questo motivo, il servizio prestato non può fruire dell’aliquota IVA del 10%, anche in ragione del principio generale secondo cui le aliquote ridotte, in quanto eccezione all’aliquota ordinaria, vanno applicate in modo rigoroso e restrittivo e non ammettono interpretazioni analogiche.

    Risposta n° 120/E dell’8 giugno 2026

  • Bonus edilizi: la detrazione è del 50% per i lavori su immobili del personale delle Forze armate

    La detrazione maggiorata al 50% per gli interventi di recupero edilizio spetta se il contribuente (nel caso specifico, un ufficiale delle Forze armate) risulta titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare al momento di inizio dei lavori (o di sostenimento della spesa, se antecedente) e sempre che, al termine dei lavori, l’immobile venga destinato ad abitazione principale. Qualora nel corso dei successivi periodi d’imposta di fruizione della detrazione, l’immobile non è più destinato ad abitazione principale, è comunque possibile continuare a beneficiare dell’aliquota maggiorata del 50%. Le norme in materie non prevedono deroghe specifiche per il personale appartenente alle Forze armate: pertanto, una volta acquisiti i requisiti, la successiva locazione dell’immobile ristrutturato, a seguito del trasferimento dell’ufficiale per motivi di servizio, non preclude la prosecuzione della fruizione della detrazione con l’aliquota maggiorata, purché l’immobile sia stato destinato ad abitazione principale alla conclusione dei lavori. Nel caso di specie, le fatture dei lavori risultano intestate solo alla moglie, ancorché le spese siano sostenute anche dal marito: ciò nonostante, la detrazione può dunque spettare anche al marito, a prescindere da chi sia l’intestatario delle fatture o l’ordinante del bonifico, purché i documenti di spesa siano integrati con il nominativo del marito (che ha effettivamente sostenuto la spesa) e con la relativa percentuale. Tale integrazione deve avvenire fin dal primo anno di fruizione del beneficio, non potendo essere modificata nei periodi d’imposta successivi.

    Risposta n° 119/E dell’8 giugno 2026

  • Bonus edilizi: la capanna in legno non è agevolabile ai fini Irpef

    Per fruire della detrazione Irpef, di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. d), del Tuir, per l’acquisto o la realizzazione di box auto, è necessaria l’esistenza di un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare abitativa (risultante, ad esempio, dal titolo edilizio rilasciato) e il suo accatastamento nella categoria C/6 (autorimesse). Nel caso in oggetto, la costruzione di una capanna in legno, anche se usata come posto auto a servizio dell’abitazione principale, non è invece agevolabile ai fini Irpef, dal momento che non costituisce un’autorimessa o un posto auto ai fini catastali (essendo censita nella categoria C/2 “magazzini e locali di deposito”) e anche perché manca l’indicazione di un esplicito vincolo di pertinenzialità nella concessione edilizia.

    Risposta n° 118/E dell’8 giugno 2026

  • Agevolazione prima casa: è fatta salva anche se l'immobile da vendere è parzialmente agevolato

    L’agevolazione prima casa di cui all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n° 131/86 (comma 4 della Nota 2-bis) è ammessa per l’acquisto di una nuova casa anche se l’abitazione da vendere, sita nello stesso comune, deriva dalla fusione di due appartamenti contigui acquistati in date diverse, uno nel 1986 con il beneficio fiscale e l’altro senza beneficio nel 2004. Il nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, soggetto ad imposta di registro, può dunque essere acquistato con l’aliquota del 2%, purché entro due anni venga alienata l’abitazione attualmente posseduta, risultante dalla fusione della porzione acquistata con agevolazione e della porzione contigua acquistata successivamente senza agevolazione. Il credito d’imposta per il riacquisto (art. 7 della Legge n° 448/98) compete nei limiti dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposte sul precedente acquisto agevolato: pertanto, il credito maturabile con il nuovo acquisto va calcolato solo sull’imposta versata in misura agevolata per la porzione acquistata nel 1986. Non può, invece, concorrere alla determinazione del credito l’imposta ordinaria pagata nel 2004 per l’immobile contiguo, anche se poi incorporato nella stessa abitazione.

    Risposta n° 117/E del 4 giugno 2026

  • Imposte sulle donazioni: il trasferimento della nuda proprietà non è esente se solo formale

    L’esenzione dall’imposta di successione e donazione di cui all’art. 3, comma 4-ter, del D.lgs. n° 346/90, in caso di trasferimento di partecipazioni in società di persone a favore dei discendenti o del coniuge del disponente, può essere riconosciuta anche nell’ipotesi di trasferimento della sola nuda proprietà, ma solo “a condizione che il socio nudo proprietario acquisisca la titolarità piena di ogni potere gestorio”. Nel caso di specie, non sussistono i requisiti per l’esenzione, poiché la scissione tra nuda proprietà e usufrutto lascia all’usufruttuario i poteri di controllo e gestione, senza consentire al nudo proprietario l’effettivo subentro nella gestione dell’impresa e, dunque, il reale passaggio generazionale.

    Risposta n° 116/E del 4 giugno 2026

  • Imposte sulle donazioni: il trasferimento di quote sociali è esente solo se effettivo

    Ai fini dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione di cui all’art. 3, comma 4-ter, del D.lgs. n° 346/90, in caso di patto di famiglia avente ad oggetto il trasferimento ai discendenti di quote di controllo di una società di capitali, è necessario che i beneficiari della partecipazione di controllo siano effettivamente in grado di deliberare nell’assemblea ordinaria, senza essere ostacolati da eventuali regole statutarie e/o eventuali patti parasociali. Nel caso di specie, non è riconosciuta l’esenzione dall’imposta di successione e donazione, dal momento che la maggioranza dei voti ordinari in mano ai discendenti è solo formale; i poteri di veto del disponente comprimono la governance, al punto da azzerare l’autonomia dei beneficiari, con la conseguenza che non può realizzarsi un vero controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, senza la capacità di incidere sulle delibere essenziali (compresa la ripartizione degli utili).

    Risposta n° 115/E del 4 giugno 2026

  • IRPEF: non è tassabile il vitalizio erogato a un ex consigliere regionale residente in Tunisia

    Un ex consigliere regionale, residente fiscalmente in Tunisia, iscritto all’AIRE, percepisce un assegno vitalizio erogato dalla Regione a seguito della cessazione della carica; chiede se tale reddito debba essere tassato in Tunisia (Stato di residenza), oppure in Italia (Stato della fonte), secondo la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia Tunisia.
    L’Agenzia precisa che il vitalizio spettante agli ex titolari di cariche elettive non ha natura pensionistica, ma costituisce una vera e propria indennità correlata alla cessazione della carica, qualificata dall’art. 50, comma 1, lettera g), del TUIR come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
    Tali redditi, se percepiti da soggetti non residenti, non si considerano prodotti nel territorio dello Stato; pertanto, non sono imponibili in Italia per effetto della normativa interna. Il vitalizio risulta tassato esclusivamente nel Paese di residenza del percettore, indipendentemente dall'applicazione della normativa internazionale contenuta nelle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

    Risposta n. 114/E del 29 maggio 2026

  • IRPEF: tassazione concorrente della pensione erogata da un ente francese ad un residente in Italia

    Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda un contribuente residente in Francia, titolare di una pensione erogata per un’attività lavorativa svolta nel settore energia, che intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia. L'istante ritiene che, a seguito della nazionalizzazione della società elettrica francese presso la quale lavorava, la pensione debba essere qualificata come pensione pubblica e, di conseguenza, assoggettata a tassazione esclusiva in Francia, secondo quanto previsto dalla Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni (art. 19).
    L'Agenzia non condivide tale interpretazione e richiama l'accordo intervenuto tra Italia e Francia in data 20 dicembre 2000, secondo cui le pensioni erogate dalla CNIEG devono essere ricondotte alle prestazioni di sicurezza sociale, disciplinate dall'art. 18, paragrafo 2, della Convenzione tra i due Stati, che prevede una tassazione concorrente, cioè in Francia (Stato della fonte) e in Italia (Stato di residenza).
    Ne consegue che, una volta acquisita la residenza fiscale italiana, il contribuente sarà assoggettato a tassazione in entrambi i Paesi; la doppia imposizione dovrà essere risolta in Italia (Stato di residenza) tramite il credito d’imposta per le tasse pagate in Francia.

    Risposta n. 113/E del 29 maggio 2026

  • IRPEF: diverso regime impositivo per la pensione erogata ad un ex medico residente in Lussemburgo

    L'Agenzia delle Entrate esamina il caso di una contribuente residente in Lussemburgo, iscritta all'AIRE, titolare di una pensione ENPAM erogata dall'INPS e maturata sia per attività libero-professionale, sia per l'attività svolta come medico ambulatoriale presso una ASL.
    L’Agenzia evidenzia che le diverse componenti della pensione devono essere considerate separatamente ai fini dell'applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo. La quota riconducibile all'attività libero-professionale e all'iscrizione all'albo professionale rientra tra i “redditi diversi” (art. 22), imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percettore (Lussemburgo). La quota da attività come medico ambulatoriale presso la ASL, invece, è assimilata al lavoro dipendente, rientra tra le pensioni pubbliche (art. 19) e va tassata esclusivamente in Italia (Stato della fonte); si tratta, infatti, di una pensione pagata da un ente pubblico (INPS) che deriva da lavoro svolto per un ente pubblico, a una contribuente che ha (anche) la cittadinanza italiana.
    Le imposte italiane risultano dovute esclusivamente sulla quota riferibile all'attività svolta presso la ASL, mentre per le somme derivanti dall'attività libero-professionale la contribuente potrà richiedere il rimborso delle eventuali imposte trattenute in Italia.

    Risposta n. 112/E del 29 maggio 2026

  • IVA UE: operazioni a catena e obbligo di identificazione nel Paese di destinazione finale dei beni

    L'Agenzia delle Entrate chiarisce l'applicazione dell'art. 41-ter del D.L. 331/1993, in materia di operazioni a catena intracomunitarie: la norma riguarda le cessioni successive di beni tra almeno tre soggetti passivi stabiliti in diversi Stati membri, quando i beni sono oggetto di un unico trasporto dal primo cedente all'ultimo acquirente. 
    Nel caso esaminato, una società tedesca acquistava beni da un fornitore polacco e li rivendeva a un cliente italiano, organizzando direttamente il trasporto dalla Polonia all'Italia. La società tedesca aveva comunicato al fornitore una partita IVA tedesca, quindi diversa da quella dello Stato di partenza dei beni; nelle fatture di vendita, inoltre, non aveva fatto riferimento al meccanismo dell’inversione contabile e non aveva designato il cliente italiano come debitore di imposta. Chiede se sia comunque possibile applicare il regime fiscale “semplificato” previsto per le triangolazioni intracomunitarie e, in caso negativo, quali siano le eventuali sanzioni a suo carico.
    L'Agenzia ricorda che, nelle operazioni a catena, il criterio decisivo è l'individuazione della cessione cui attribuire il trasporto intracomunitario. Quando l'operatore intermedio comunica al proprio fornitore un numero IVA rilasciato da uno Stato membro diverso da quello di partenza della merce, il trasporto si considera riferito alla prima cessione, cioè a quella effettuata nei confronti dell'operatore intermedio: tale cessione costituisce quindi l'unica operazione intracomunitaria non imponibile. 
    Di conseguenza, la successiva vendita, effettuata dall'operatore intermedio al cliente finale, perde la natura di cessione intracomunitaria e diventa una cessione interna nello Stato di destinazione dei beni. Nel caso concreto, secondo l’Agenzia, la vendita al cliente italiano è territorialmente rilevante in Italia e la società tedesca era tenuta ad identificarsi ai fini IVA nel nostro Paese.
    Per quanto attiene alla individuazione delle sanzioni applicabili, la risposta osserva che l’argomento esula dalla disciplina dell'interpello, implicando valutazioni di fatto di competenza degli uffici accertativi in fase di controllo. Di conseguenza, il quesito viene dichiarato inammissibile.

    Risposta n. 111/E del 29 maggio 2026

  • Credito Superbonus: esclusa la possibilità di compensazione con debiti iscritti a ruolo

    Un contribuente intende acquistare un credito d’imposta da Superbonus, ai sensi dell’art. 121 del DL n. 34/2020, e utilizzarlo per estinguere debiti verso la Cassa Forense affidati all’Agente della Riscossione e oggetto di rateizzazione, mediante il sistema della compensazione orizzontale nel mod. F24. 
    L’Agenzia delle Entrate distingue la compensazione ordinaria dei debiti previdenziali dal pagamento delle somme già iscritte a ruolo. In linea generale, i crediti da bonus edilizi possono essere utilizzati in compensazione con debiti previdenziali e contributivi, purché si tratti di debiti compensabili tramite modello F24 e nel rispetto delle regole proprie del credito utilizzato. Diverso è il caso dei debiti previdenziali già iscritti a ruolo: il credito Superbonus, infatti, non può essere utilizzato per pagare direttamente cartelle esattoriali affidate all’Agente della riscossione. 
    L’inibizione, chiarisce l’Agenzia, non deriva dalle limitazioni all’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali in presenza di carichi affidati all’Agente della Riscossione, poiché tali preclusioni riguardano, in particolare, debiti di natura erariale o carichi derivanti da atti dell’Agenzia delle Entrate; nel caso esaminato, trattandosi di debiti previdenziali verso la Cassa Forense, il blocco non opera.
    Tuttavia, ciò non basta a rendere ammesso il pagamento del ruolo con crediti Superbonus, in quanto l’istituto della compensazione può essere utilizzato soltanto in relazione alle fattispecie espressamente previste. La possibilità di compensare debiti per importi iscritti a ruolo è consentita, ai sensi dell’art. 31 del DL n. 78/2020, limitatamente al “pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte”: il riferimento ai “crediti relativi alle stesse imposte” esclude dall'ambito applicativo i crediti agevolativi, che non possono essere utilizzati come strumento di pagamento diretto della cartella esattoriale.

    Risposta n. 110/E del 27 maggio 2026

  • Imposta di successione: non sono esenti le quote sociali non di controllo in comunione ereditaria

    L’Agenzia delle Entrate torna sull’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del D.lgs. n. 346/1990 per i trasferimenti di aziende, rami d’azienda, quote sociali e azioni a favore dei discendenti e del coniuge. Ai fini dell’agevolazione, in caso di successione o donazione di partecipazioni in società di capitali, occorre che il trasferimento consenta agli aventi causa di acquisire o integrare il controllo societario, ai sensi dell’art. 2359 comma 1, n. 1) del Codice civile, e che tale controllo sia mantenuto per almeno cinque anni.
    Il caso riguarda il trasferimento mortis causa di una partecipazione del 35% in una s.r.l. immobiliare. Alla morte del de cuius senza testamento, la partecipazione, secondo le regole della successione per legge, viene attribuita in comunione ereditaria indivisa ai suoi eredi, i quali già erano titolari, a titolo personale, di altre partecipazioni nella stessa società.
    L’Agenzia ritiene che, ai fini della verifica del requisito del controllo di diritto, la partecipazione detenuta in regime di comunione ereditaria dai coeredi non possa essere sommata alla quota già posseduta individualmente dai medesimi coeredi in titolarità esclusiva, in quanto il titolo del possesso è differente.
    Poiché la partecipazione caduta in successione, autonomamente considerata, non attribuisce il controllo della società, il suo trasferimento mortis causa resta escluso dall’ambito applicativo del regime di esenzione ed è soggetto all’imposta sulle successioni secondo le regole ordinarie.

    Risposta n. 109/E del 26 maggio 2026

  • Agevolazione prima casa: è ammessa per l’acquisto di un immobile collabente privo di abitabilità

    L’Agenzia delle Entrate modifica il proprio orientamento, espresso nella precedente risposta n. 357/2019, in tema di applicabilità dell’agevolazione “prima casa” in caso di acquisto di un fabbricato collabente, censito nella categoria catastale F/2 (immobili totalmente o parzialmente inagibili, caratterizzati da un notevole livello di degrado che ne determina l’incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio).
    Un contribuente, intenzionato ad acquistare un fondo rustico con annessa unità collabente (costituita da trulli), oggetto di interventi di ristrutturazione e successivamente destinata ad abitazione, chiede se sia possibile applicare l’agevolazione “prima casa” già al momento dell’acquisto, pur trattandosi di un immobile attualmente non abitabile e privo di rendita catastale.
    L’Agenzia ricorda che il beneficio è disciplinato dalla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 131/1986, e presuppone, oltre ai requisiti soggettivi dell’acquirente, che l’acquisto riguardi una casa di abitazione diversa dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In linea generale, deve trattarsi di un immobile astrattamente idoneo, sulla base di criteri oggettivi, a soddisfare esigenze abitative. 
    Tuttavia, recependo il recente orientamento della Corte di Cassazione – secondo cui non è richiesto che l’immobile sia idoneo all’uso abitativo al momento dell’acquisto, come già ammesso per i fabbricati in corso di costruzione – l’Agenzia riconosce che il beneficio può spettare anche per l’acquisto di un immobile collabente, censito in categoria F/2. Non è decisiva l’assenza di abitabilità al momento del rogito, né la classificazione catastale come unità collabente; ciò che rileva è la suscettibilità del fabbricato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all’uso abitativo.
    Resta però una condizione essenziale: l’immobile deve risultare effettivamente destinato ad abitazione entro il termine triennale di decadenza, previsto per l’esercizio dell’attività di accertamento da parte dell’Ufficio. Devono inoltre sussistere tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina “prima casa” e l’acquirente deve rendere nell’atto le dichiarazioni richieste dalla nota II-bis.

    Risposta n. 108/E del 26 maggio 2026

  • Abuso del diritto: non c'è se la riorganizzazione societaria ha il fine di proseguire l’attività

    L’Agenzia delle Entrate esamina una complessa operazione di riorganizzazione societaria, realizzata mediante cessione di partecipazioni tra società del gruppo e successiva scissione asimmetrica non proporzionale di compendi immobiliari. Il caso riguarda la separazione di diversi rami di attività e patrimoni immobiliari tra gruppi familiari, interessati a proseguire in autonomia i rispettivi percorsi imprenditoriali.
    L’Agenzia richiama il principio secondo cui la scissione, anche non proporzionale, non presenta profili elusivi quando non è diretta, di fatto, a surrogare lo scioglimento del rapporto societario e l’assegnazione del patrimonio ai soci, attraverso l’attribuzione dei beni a società di “mero godimento”, al solo scopo di rinviare la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti o delle riserve di utili usufruendo del regime di neutralità fiscale. Condizione essenziale è che la scissione si inserisca in un effettivo progetto di riorganizzazione aziendale, finalizzata all’effettivo proseguimento dell’attività d’impresa da parte di ciascuna società partecipante.
    Nel caso specifico, valorizzando le ragioni organizzative e gestionali dell’operazione, diretta a superare una situazione di conflitto nella governance e a separare i diversi interessi societari e familiari. viene esclusa la sussistenza di un abuso del diritto, ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 212/2000. L’Agenzia ritiene che il ricorso al regime di neutralità fiscale, previsto dall’art. 173 del TUIR, non determini un vantaggio fiscale indebito, poiché l’operazione è finalizzata a consentire a ciascun socio, o gruppo di soci, di disporre di una propria holding, attraverso la quale gestire autonomamente gli investimenti e il passaggio generazionale a favore dei rispettivi discendenti.
    Le medesime conclusioni vengono confermate anche ai fini IVA, dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.

    Risposta n. 107/E del 25 maggio 2026

  • IRPEF: sulla pensione italiana percepita da un residente in Lussemburgo sono dovute le addizionali

    L’istante, residente fiscalmente nel Granducato di Lussemburgo, percepisce una pensione pubblica, maturata per l’attività lavorativa svolta presso una pubblica amministrazione italiana, assoggettata a imposizione in Italia in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo. Chiede all’Agenzia delle Entrate se la sua pensione sia soggetta, oltre che all’IRPEF, anche alle relative addizionali comunale e regionale.
    L’Agenzia risponde in senso affermativo: se la pensione è imponibile in Italia ai fini IRPEF, sono dovute anche le addizionali regionale e comunale, indipendentemente dalla residenza estera del percettore. Per i soggetti non residenti, il domicilio fiscale è individuato nel Comune in cui è prodotto il reddito; se il reddito italiano è costituto da una pensione, il luogo di produzione coincide con il Comune in cui ha sede l’ente previdenziale che eroga il trattamento pensionistico (nel caso specifico l’INPS, tenuto a riscuotere IRPEF e addizionali in qualità di sostituto d’imposta).
    Per quanto attiene alla convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta con il Lussemburgo, l’Agenzia osserva che l’elenco delle imposte italiane alle quali si applicano le disposizioni pattizie, anche dopo l’aggiornamento introdotto con il protocollo del 21 giugno 2012, non menziona le addizionali regionale e comunale all’IRPEF. Pertanto, le addizionali restano escluse dall’ambito applicativo della convenzione: la relativa potestà impositiva italiana non è determinata dalle disposizioni pattizie, ma deriva esclusivamente dalla normativa interna.

    Risposta n. 106/E del 25 maggio 2026

  • IVA: è esente l’importazione di una barca personale di un soggetto che si trasferisce in Italia

    L’argomento dell’interpello è l’esenzione IVA prevista per l’importazione in Italia di beni personali da parte di un soggetto che trasferisce la propria residenza da un Paese extra-UE. Il caso specifico riguarda un’imbarcazione da diporto, acquistata da oltre sei mesi e utilizzata a fini privati, formalmente intestata a una società estera con sede nell’Isola di Man, ma nella piena disponibilità del contribuente, residente nel Regno Unito.
    Secondo l’art. 4 della direttiva UE 2009/132, il riconoscimento dell’esenzione richiede due condizioni fondamentali: il bene deve essere stato in possesso dell’interessato e deve essere stato utilizzato nel luogo della precedente residenza per almeno sei mesi prima del trasferimento.
    Secondo l’Agenzia, la detenzione tramite una struttura societaria non esclude, di per sé, il regime di esenzione, perché il possesso non coincide necessariamente con la proprietà formale, ma può consistere anche nella disponibilità economica e nel controllo effettivo del bene, purché sia dimostrato che viene effettivamente utilizzato come bene personale.
    Neppure la registrazione dell’imbarcazione nell’Isola di Man è ritenuta ostativa all’applicazione del beneficio fiscale, tenuto conto del particolare collegamento fiscale e doganale con il Regno Unito.
    Resta ferma, in ogni caso, la necessità di una verifica concreta dei requisiti e la separata valutazione del trattamento doganale dell’operazione.

    Risposta n. 105/E del 25 maggio 2026

  • Casse previdenziali e Fondi pensione: quota minima di investimenti in Fondi di Venture Capital

    Ai fini del regime di esenzione dalle imposte sui redditi, previsto per i redditi finanziari derivanti dagli investimenti qualificati effettuati da Casse previdenziali e Fondi pensione (art. 1, commi 88-96, della L. 232/2016), la quota minima di investimenti in Fondi di Venture Capital richiesta per accedere all’agevolazione è pari al 3% per il 2025, 5% per il 2026 e 10% a partire dal 2027 (art. 18 del D.L. n. 95/2025). Tale quota va verificata anno per anno, assumendo come base gli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente.
    Nel caso in cui nell’anno successivo la percentuale di investimenti in FVC diminuisca, perché vengono effettuati ulteriori investimenti qualificati, senza adeguare anche la quota destinata ai FVC, l’esenzione resta ferma per gli investimenti già agevolati nel periodo precedente, ma non si estende ai nuovi investimenti effettuati nel periodo successivo.
    Nel calcolo della soglia rilevano anche gli impegni vincolanti ad investire in Fondi di Venture Capital e gli investimenti realizzati indirettamente, tramite fondi di fondi o veicoli societari.

    Risposta n. 104/E del 25 maggio 2026

  • CPB: per l’imprenditore individuale, l’acquisto di azienda non è causa di cessazione del regime

    Le operazioni straordinarie, se realizzate da società o enti, determinano la cessazione degli effetti del Concordato Preventivo Biennale, ai sensi della lettera b-ter) dell’art. 21 del D.lgs. n. 13/2024; tale norma, tuttavia, non estende esplicitamente il suo ambito applicativo alle imprese individuali.
    Pertanto, l’acquisto di un’azienda da parte di un imprenditore individuale che ha aderito al CPB non è causa di cessazione del regime, in quanto la disposizione sulla decadenza dal beneficio non opera per le imprese individuali.

    Risposta n° 103/E del 2 aprile 2026

  • Credito R&S: restituzione del credito già fruito a fronte dell’accesso al Nuovo Patent Box

    Nel caso in cui un’impresa, impegnata nel settore digitale, abbia già fruito del credito d’imposta per ricerca e sviluppo (art. 3 del DL n. 145/2013) per la creazione di una piattaforma software e intenda beneficiare, in relazione ai medesimi costi, del Nuovo Patent Box (art. 6, comma 10-bis, del DL 146/2021), trova applicazione il meccanismo di recapture relativo al credito già fruito. Infatti, poiché la nuova agevolazione riduce i costi utilizzati per quantificare il credito R&S, il soggetto beneficiario sarà tenuto a effettuare la nettizzazione della base di calcolo del credito d'imposta, alla luce dell'agevolazione ottenuta a valere sul Nuovo Patent Box, come previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/2023.
    La restituzione del credito R&S deve essere effettuata tramite modello F24 - utilizzando lo stesso codice tributo e lo stesso anno di riferimento usati in compensazione, indicando l’importo da restituire tra gli “importi a debito versati” - entro il 30 giugno 2026, termine entro cui effettuare il pagamento del saldo IRES 2025.
    L’obbligo di restituzione sorge nel momento in cui scatta il meccanismo premiale del Patent Box, cioè nel periodo d’imposta in cui il software è registrato alla SIAE (nel caso in esame, nel 2025). La restituzione del credito R&S deve avvenire in relazione al periodo d’imposta in cui viene indicata in dichiarazione la variazione in diminuzione derivante dal Patent Box, indipendentemente dal fatto che il periodo di riferimento generi un reddito o una perdita.
    Per l’IRAP, la normativa non consente di generare un valore negativo della produzione netta utilizzabile negli anni successivi. Tuttavia, l’obbligo di restituzione del credito R&S resta: la società dovrà procedere alla restituzione del credito d'imposta anche per la componente di agevolazione del Nuovo Patent Box relativa alla variazione in diminuzione della base imponibile IRAP.

    Risposta n° 102/E del 2 aprile 2026

  • IRPEF: tassate le borse di studio corrisposte a figli e orfani degli iscritti a Fondi speciali

    Le borse di studio corrisposte a figli e orfani dei dipendenti pubblici o pensionati, già dipendenti pubblici, iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione Assistenza Magistrale e al Fondo ex Ipost, non essendo i beneficiari legati all'erogatore da un rapporto di lavoro dipendente, rientrano nella categoria dei redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR. In assenza di una specifica previsione di esenzione, tali importi sono assoggettati a tassazione.
    Ai fini IRAP, le somme corrisposte a titolo di borsa di studio concorrono alla formazione della base imponibile del soggetto erogatore.

    Risposta n° 101/E del 2 aprile 2026

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