Confindustria Vicenza

Bonus edilizi: la capanna in legno non è agevolabile ai fini Irpef

VI41503 | Fisco

Per fruire della detrazione Irpef, di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. d), del Tuir, per l’acquisto o la realizzazione di box auto, è necessaria l’esistenza di un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare abitativa (risultante, ad esempio, dal titolo edilizio rilasciato) e il suo accatastamento nella categoria C/6 (autorimesse). Nel caso in oggetto, la costruzione di una capanna in legno, anche se usata come posto auto a servizio dell’abitazione principale, non è invece agevolabile ai fini Irpef, dal momento che non costituisce un’autorimessa o un posto auto ai fini catastali (essendo censita nella categoria C/2 “magazzini e locali di deposito”) e anche perché manca l’indicazione di un esplicito vincolo di pertinenzialità nella concessione edilizia.

Risposta n° 118/E dell’8 giugno 2026

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