VI41935 | Fisco
Un conferimento di partecipazioni a favore di una società semplice non può fruire del regime di realizzo controllato di cui all’art. 177, comma 2, del Tuir, dal momento che non è possibile una sua applicazione quando il soggetto conferitario non è tenuto alla redazione del bilancio ex art. 2423 del codice civile né agli obblighi di tenuta delle scritture contabili imposti all’imprenditore commerciale dall’art 2214 del codice civile. La società semplice non dispone di un apparato contabile che consente di determinare in modo oggettivo e documentato la quota di patrimonio netto formatosi nella società conferitaria per effetto del conferimento: pertanto, non è riconosciuta la neutralità fiscale dell’operazione straordinaria e il conferimento deve essere valutato in base al criterio del valore normale previsto dall’art. 9 del Tuir.
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