VI41972 | Fisco
Gli enti bilaterali di categoria non sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati dei rimborsi sanitari erogati ai propri iscritti quando i contributi, che finanziano le somme erogate, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente quando versati dal datore di lavoro e non sono deducibili ai fini Irpef quando versati dal lavoratore. In questo caso, infatti, le spese rimborsate si considerano comunque rimaste a carico del contribuente e non rientrano nell’obbligo di comunicazione delle spese sanitarie rimborsate previsto dall’art. 78, comma 25-bis, della Legge n° 413/91.
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