VI41921 | Fisco
La disciplina prevista dall’art. 17-bis del D.lgs. n° 241/1997 non trova applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, tramite apposita certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (documento unico di regolarità fiscale - DURF), la sussistenza di alcuni requisiti, tra i quali l’aver eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle medesime dichiarazioni.
L’Agenzia delle Entrate ha progressivamente ammesso che nel calcolo della soglia del 10 per cento rientrino anche somme che non risultano materialmente versate dall’impresa nel proprio conto fiscale (ad esempio, l’IVA relativa alle operazioni soggette a reverse charge e a split payment).
La risposta in esame chiarisce che vanno computate anche le ritenute d’acconto operate e versate dalle banche sugli interessi attivi percepiti dall’impresa: pur essendo effettuato dal sostituto d’imposta, il versamento è infatti economicamente riferibile al contribuente, trattandosi di un acconto sull’imposta da questo dovuta.
Il principio vale anche per le imposte pagate all’estero sui redditi prodotti nell’ambito di attività internazionali: benché non transitino nel conto fiscale italiano, tali somme sono da includere nei versamenti dell’impresa, entro il limite del credito d’imposta effettivamente spettante ai sensi dell’art. 165 del TUIR. Secondo l’Agenzia, l’utilizzo di tale credito a scomputo dell’IRES dovuta in Italia rappresenta, nella sostanza, una modalità di versamento dell’imposta, indice della complessiva affidabilità fiscale del contribuente.
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