Confindustria Vicenza

ETS: incorporazione di una società semplice agricola in una Fondazione iscritta al RUNTS

VI41918 | Fisco

L’Agenzia delle Entrate esamina il trattamento fiscale dell’incorporazione di una società semplice, proprietaria di un’azienda agricola interamente concessa in affitto, in una Fondazione iscritta al RUNTS in qualità di ETS.
Sotto il profilo delle imposte dirette, la fusione non rientra tecnicamente nel regime di neutralità dell’art. 172 TUIR, poiché la società semplice non è un soggetto commerciale. Tuttavia, non verificandosi alcun trasferimento di beni dalla sfera commerciale a quella istituzionale, né il passaggio inverso, l’operazione resta sostanzialmente neutrale: i beni sono assunti dalla Fondazione al medesimo costo fiscale riconosciuto e non emergono plusvalenze ai sensi degli artt. 67 e 68 TUIR, purché continuino a far parte dell’azienda agricola e ad essere utilizzati nell’attività, anche tramite l’affittuario.
Per quanto attiene all’imposizione indiretta, la fusione risulta fuori campo IVA per carenza del presupposto soggettivo, dal momento che la società semplice aveva affittato integralmente l’azienda e non esercitava più direttamente attività agricola.
In virtù del principio di alternatività IVA/registro, recato dall'articolo 40 del TUR, l’operazione risulta quindi soggetta all’imposta di registro, dovuta in misura fissa (200 euro) in forza dell’art. 82 comma 3 del D.lgs. n° 117/2017 (Codice del Terzo Settore), tenuto conto che la fusione per incorporazione della Società Semplice nella Fondazione è anche posta in essere da un ETS che, all'esito dell'operazione straordinaria, continuerà a mantenere la qualifica di ente del Terzo settore iscritto al RUNTS.

Risposta n° 171/E dell’11 settembre 2026

cia

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