VI41497 | Fisco
L’esenzione dall’imposta di successione e donazione di cui all’art. 3, comma 4-ter, del D.lgs. n° 346/90, in caso di trasferimento di partecipazioni in società di persone a favore dei discendenti o del coniuge del disponente, può essere riconosciuta anche nell’ipotesi di trasferimento della sola nuda proprietà, ma solo “a condizione che il socio nudo proprietario acquisisca la titolarità piena di ogni potere gestorio”. Nel caso di specie, non sussistono i requisiti per l’esenzione, poiché la scissione tra nuda proprietà e usufrutto lascia all’usufruttuario i poteri di controllo e gestione, senza consentire al nudo proprietario l’effettivo subentro nella gestione dell’impresa e, dunque, il reale passaggio generazionale.
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