Confindustria Vicenza

Imposte sulle donazioni: il trasferimento di quote sociali è esente solo se effettivo

VI41494 | Fisco

Ai fini dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione di cui all’art. 3, comma 4-ter, del D.lgs. n° 346/90, in caso di patto di famiglia avente ad oggetto il trasferimento ai discendenti di quote di controllo di una società di capitali, è necessario che i beneficiari della partecipazione di controllo siano effettivamente in grado di deliberare nell’assemblea ordinaria, senza essere ostacolati da eventuali regole statutarie e/o eventuali patti parasociali. Nel caso di specie, non è riconosciuta l’esenzione dall’imposta di successione e donazione, dal momento che la maggioranza dei voti ordinari in mano ai discendenti è solo formale; i poteri di veto del disponente comprimono la governance, al punto da azzerare l’autonomia dei beneficiari, con la conseguenza che non può realizzarsi un vero controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, senza la capacità di incidere sulle delibere essenziali (compresa la ripartizione degli utili).

Risposta n° 115/E del 4 giugno 2026

cia

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