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IRM: la società estera può cedere il credito ulteriore sulle riserve matematiche

VI41981 | Fisco

E’ possibile cedere, in sede di dichiarazione dei redditi, le eccedenze d’imposta sulle riserve matematiche (IRM), maturate da società residenti in altri Stati Ue che operano in Italia in regime di libera prestazione dei servizi (LPS) nel settore delle assicurazioni sulla vita, a favore di società o enti appartenenti al gruppo secondo la disciplina dell’art. 43-ter del DPR n° 602/73. Tale possibilità resta comunque subordinata al rispetto delle condizioni poste dall’art. 43-ter del DPR n° 600/73: i soggetti non residenti devono presentare una forma giuridica equipollente a quella delle società italiane contemplate dalla norma e deve sussistere una partecipazione al capitale superiore al 50% fin dall’inizio del periodo d’imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti ceduti. Le eccedenze di credito possono essere trasferite, all’interno del gruppo, sia tra le società estere sia tra quest’ultime e la stabile organizzazione italiana, dal momento che ciascuna entità opera come sostituto d’imposta in Italia, presenta il modello 770 con il proprio codice fiscale italiano e provvede al versamento dell’imposta sulle riserve matematiche (IRM).

Risposta n° 180/E del 5 ottobre 2026

cia

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