VI41973 | Fisco
I trattamenti pensionistici derivanti da lavoro privato, erogati dall’Inps a favore di un soggetto fiscalmente residente nella Repubblica Popolare Cinese, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, con conseguente tassazione in Italia (art. 23, comma 2, lett. a), del Tuir). Tuttavia, in base a quanto stabilito dall’art. 18, paragrafo 2, della Convenzione tra Italia e Cina – di ordine gerarchico superiore rispetto alle norme nazionali – le pensioni corrisposte dall’Inps a un soggetto fiscalmente residente in Cina, anche se maturate a fronte di attività lavorativa svolta nel settore privato, restano imponibili esclusivamente in Italia, perché qualificabili come prestazioni del sistema previdenziale pubblico italiano. Pertanto, nel caso in esame, l’imposizione fiscale è riservata esclusivamente alla Stato della fonte (cioè all’Italia), ai sensi di quanto previsto dal Trattato internazionale tra Italia e Cina.
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