VI41943 | Fisco
Una pensione pubblica svizzera, percepita da un soggetto con doppia cittadinanza svizzera e italiana, in procinto di trasferire la propria residenza fiscale in Italia, è fiscalmente imponibile solo in Svizzera, in base a quanto stabilito dall’art. 19, paragrafo 1, della Convenzione tra Italia e Svizzera, secondo cui sono tassabili esclusivamente nello Stato di provenienza le pensioni di fonte pubblica, a condizione che il beneficiario possegga la nazionalità dello Stato da cui provengono. Ciò a prescindere dalla circostanza che il percettore abbia solo la cittadinanza svizzera oppure di entrambi gli Stati.
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