Confindustria Vicenza

Redditi agrari: applicabilità regime catastale ai redditi derivanti da attività agricole connesse

VI41766 | Fisco

L’attività di manipolazione e trasformazione di prodotti è considerata “connessa” all’attività agricola, ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile, se effettuata dallo stesso soggetto che svolge l’attività agricola principale e se i prodotti in questione provengono prevalentemente da quest’ultima. Ai fini fiscali, le attività connesse sono assoggettate alla determinazione catastale dei redditi, ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera c), del TUIR, se – oltre a rispettare i requisiti soggettivi e oggettivi indicati nell’art. 2135 del Codice civile – i prodotti oggetto dell’attività sono inclusi tra quelli individuati dal DM 13 febbraio 2015.
Nel caso esaminato, l’impresa attesta di esercitare attività di allevamento avicolo e di realizzare prodotti con prevalenza di carne proveniente da animali allevati nei propri impianti; va quindi verificato se l’attività di trasformazione rientri tra quelle presenti nella tabella allegata al DM 13 febbraio 2015. Poiché tra le attività che possono beneficiare della tassazione catastale è compresa la “produzione di carni e prodotti della loro macellazione”, richiamando i codici ATECO 10.11.0 (lavorazione e conservazione di carne, esclusa la carne di volatili) e 10.12.0 (lavorazione e conservazione di carne di volatili), il regime di cui all’art. 32 del TUIR è applicabile in riferimento ai prodotti identificati da tali codici. Per le attività riconducibili al codice 10.13.0, invece, il beneficio è limitato alla “produzione di carni essiccate, salate o affumicate, salsicce e salami”, espressamente richiamata dal decreto. Le altre lavorazioni, pur effettuate prevalentemente con prodotti propri, non rientrano nell’art. 32 del TUIR e sono soggette al regime forfetario dell’art. 56-bis, comma 2, con applicazione del coefficiente di redditività del 15% ai corrispettivi IVA.
L’Agenzia delle entrate ricorda che restano escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 56-bis le attività di trasformazione non usualmente esercitate nell’ambito dell’attività agricola che intervengono in una fase successiva a quella che ha originato i beni elencati nel decreto ministeriale, atte a trasformarli in prodotti nuovi che non trovano connessione con l’attività agricola principale: in tale ipotesi, si applicano le regole ordinarie del reddito d’impresa previste dall’art. 56 e ss. del TUIR.

Risposta n° 151/E del 23 luglio 2026

cia

Iscriviti e scopri tutti i vantaggi di essere un nostro associato

L'Associazione ha tra i suoi obiettivi principali quello di accrescere la cultura d'impresa

Loading...