VI41919 | Fisco
L’interpello riguarda una fusione inversa, a seguito della quale la società “target” incorpora la società “veicolo”, costituita dagli investitori per acquisirne la partecipazione, operazione finanziata prevalentemente mediante apporti di capitale proprio. Entrambe le società, incorporante e incorporata, presentavano perdite fiscali e altre posizioni soggettive riportabili (interessi passivi indeducibili ed eccedenze ACE).
L’art. 172, comma 7 e seguenti, del TUIR subordina il riporto di tali posizioni al superamento del test di vitalità e del limite del patrimonio netto, allo scopo di impedire fusioni finalizzate al commercio delle cosiddette “bare fiscali”; nel caso concreto, alcuni di questi parametri non risultavano rispettati.
L’Agenzia delle Entrate, nel caso specifico, ammette la disapplicazione dei limiti, valorizzando la finalità antielusiva della norma: il “veicolo” era stato costituito appositamente per l’acquisizione e aveva effettivamente utilizzato a tale scopo le risorse ricevute dai soci; le perdite, gli interessi passivi e le eccedenze ACE maturate erano conseguenza fisiologica dell’operazione di investimento. Non c’era, quindi, alcuna società “svuotata”, acquistata al solo scopo di sfruttarne le perdite, né un’indebita compensazione intersoggettiva.
Per le posizioni fiscali maturate all’interno del gruppo, inoltre, assume rilievo il nuovo art. 177-ter TUIR, che, per le operazioni effettuate dal periodo d’imposta 2024, consente il riporto senza necessità di superare i test dell’art. 172; le posizioni anteriori all’ingresso nel gruppo, invece, restano soggette alla verifica della disciplina ordinaria e, eventualmente, alla sua disapplicazione.
Iscriviti e scopri tutti i vantaggi di essere un nostro associato
L'Associazione ha tra i suoi obiettivi principali quello di accrescere la cultura d'impresa