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Rientro dei ricercatori: non è residente all’estero chi dimora in Italia per lavorare all’EMBL

VI41508 | Fisco

Un ricercatore giapponese, che ha prestato attività di ricerca presso l’European Molecular Biology Laboratory di Roma dal 2016 al 2025, beneficiando dell’esenzione da IRPEF disposta dall’accordo tra il Governo italiano e l’organizzazione internazionale, intende accedere, dal 2026, al regime agevolativo per docenti e ricercatori previsto dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010, sostenendo che il periodo trascorso in Italia per lavorare presso l’EMBL possa essere valutato, ai fini dell’agevolazione, come un periodo di permanenza fiscale all’estero. L’istante richiama la disciplina prevista per i funzionari e gli altri agenti dell’Unione Europea dall’art. 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità della UE, in base al quale il trasferimento in un altro Stato membro, se effettuato esclusivamente per ragioni di servizio, non comporta lo spostamento del domicilio fiscale dal Paese di origine. 
L’Agenzia delle Entrate non condivide tale tesi, perché l’accordo tra il Governo italiano e l’EMBL non contiene una disposizione analoga a quella prevista per i funzionari UE: in mancanza di una clausola specifica, non può essere considerato fiscalmente residente all’estero il ricercatore che si sia trasferito in Italia per svolgere attività presso l’EMBL.

Risposta n° 121/E dell’8 giugno 2026

cia

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