Confindustria Vicenza

Strumenti finanziari digitali: l’intermediario non abilitato deve applicare l’imposta sostitutiva

VI41906 | Fisco

Per le obbligazioni e titoli obbligazionari e similari, emessi e circolanti in forma digitale, soggetti alla disciplina del D.lgs. n° 239/96, ai fini del prelievo dell’imposta sostitutiva del 26% sui relativi proventi, in assenza di un’espressa previsione normativa, il responsabile del registro per la circolazione digitale non assume il ruolo di “banca di primo livello” né rientra tra gli altri intermediari espressamente individuati dal D.lgs. n° 239/96. Pertanto, tale soggetto non è legittimato né a raccogliere le autocertificazioni degli investitori non residenti e a trasmettere le comunicazioni al Sistema di Interscambio Dati né a presentare il modello 118/IMP per segnalare l’applicazione o l’esenzione dall’imposta sostitutiva dovuta. In tale ipotesi, dato che le obbligazioni non sono custodite o amministrate da un intermediario abilitato, gli interessi e altri proventi, al momento della corresponsione, sono in ogni caso soggetti all’imposta sostitutiva del 26% a cura dell’intermediario che li eroga, in base a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2, del D.lgs. n° 239/96. L’imposta sostitutiva risulta applicabile anche nei confronti dei percettori non residenti; a quest’ultimi resta solo la possibilità di richiedere il successivo rimborso dell’imposta versata.

Risposta n° 170/E del 10 settembre 2026

cia

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